Regolamento Coordinamenti
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STATUTO APPROVATO
DAL VII CONGRESSO NAZIONALE
TENUTO A SORRRENTO
DAL 29 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO 2002
*REGOLAMENTO COORDINAMENTI*
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| ALLEGATO 1 Seconda affiliazione |
| .....................................omissis................................................
a) possono aderire alla UILTuCS i lavoratori
dipendenti, parasubordinati ed autonomi, nella qualità di
Organizzazioni Sindacali professionali;
b) la richiesta di adesione viene proposta dalla Segreteria nazionale
UILTuCS con il parere preventivo delle regioni interessate e con
il voto favorevole della maggioranza qualificata dell'Esecutivo
Nazionale e ratificata dal Direttivo Nazionale. Per le affiliazioni
di carattere locale la Segreteria Nazionale decide, dopo aver sentito
il parere della UIILTuCS regionale interessata;
c) l'accettazione dell'organizzazione che chiede l'adesione in seconda
affiliazione, è subordinata all'accettazione dei principi
politici e delle norme statutarie della UILTuCS e della UIL;
d) il tipo di rapporto associativo impegna la UILTuCS all'assistenza
ed alla rappresentanza sindacale mentre la rappresentanza congressuale
è definita di volta in volta, secondo i deliberati del Direttivo
Nazionale della UILTuCS;
e) l'adesione, anche in seconda affiliazione, comporta il pagamento
delle quote associative. Specifici accordi stabiliranno se il rapporto
finanziario sarà definito a livello centrale o periferico
della UILtuCS e i criteri di ripartizione per le competenze delle
UILTuCS e dell'associazione o sindacato in seconda affiliazione;
f) l'associazione o il sindacato che richiede l'adesione deve presentare
contestualmente l'elenco degli iscritti, organizzativamente riconoscibili
per territorio;
g) il rapporto di seconda affiliazione può essere rescisso
in qualsiasi momento dagli organismi dirigenti della UILTuCS con
voto qualificato, così come può avvenire con analoga
deliberazione da parte degli organismi deliberanti delle Associazioni
o dei sindacati aderenti alla UILTuCS in seconda affiliazione;
h) la UILTuCS non risponde delle obbligazioni contratte dalle Associazioni,
dai sindacati o personalmente, risultanti da parte dei richiedenti
l'affiliazione;
i) i rappresentanti, delegati della UILTuCS, partecipano alle riunioni
degli organismi dei sindacati e delle associazioni che aderiscono
in seconda affiliazione, secondo le norme definite tra le UILTuCS
ed i richiedenti l'affiliazione. Lo stato di struttura affiliata
non può durare più di due anni. Entro tale termine
le norme concordate stabiliranno i termini della confluenza nella
UILtuCS;
j) gli attuali iscritti alla UILTuCS non possono trasformare il
rapporto associativo con la UILTuCS da prima a seconda affiliazione,
salvo i lavoratori autonomi qualora il Direttivo Nazionale, con
propria delibera a maggioranza qualificata, lo ritenga opportuno
e necessario...................................................omissis.......................................................
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| ALLEGATO 2 Regolamento per i Coordinamenti
UILTuCS Art. 1 |
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I Coordinamenti Nazionali istituiti saranno composti da
un numero di membri non superiore a 30, tenendo conto del numero
degli addetti e della consistenza organizzativa della UILTuCS. La
loro composizione -fermo restando il diritto ad almeno un membro
per ogni realtà regionale interessata ove esistono iscritti
dello specifico Coordinamento- sarà proporzionale agli iscritti
di ciascuna struttura regionale e territoriale o provinciale, tenendo
presente che un minimo del 10% di rappresentanza nei Coordinamenti
dovrà essere assegnato ai Quadri e Capi Intermedi aziendali
ed una significativa rappresentanza dovrà essere assegnata
alle lavoratrici.
Il Coordinamento è costituito da delegati delle RSU e/o rappresentanti
sindacali aziendali/interaziendali iscritti alla UILTuCS e da dirigenti
delle UILTuCS Regionali e Territoriali/Provinciali.
Per ogni membro può essere indicato un supplente che parteciperà
alle riunioni soltanto in caso di impedimento del membro effettivo.
Qualora lo si ritenga opportuno e necessario, può essere
costituito un Comitato Esecutivo ristretto non superiore a 11 membri.
Nella fase di costituzione dei Coordinamenti le designazioni saranno
fatte dai Direttivi Regionali della UILTuCS secondo la composizione
di cui al comma 1 del presente articolo.
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| Articolo - 2 |
I compiti del Coordinamento sono consultivi
nonché di aiuto e supporto alla Segreteria Nazionale in ordine:
* alla formazione degli orientamenti e
delle scelte contrattuali e alla formulazione di proposte di merito;
* alla contrattazione integrativa ed alla corretta gestione del
CCNL e dei vari Accordi Integrativi;
* alla formulazione di indagini conoscitive, analisi e osservazioni
nonché proposte sulla situazione aziendale;
* alla formulazione di proposte per sviluppare e consolidare nonché
accrescere quantitativamente e qualitativamente la presenza organizzativa
e la rappresentanza della UILTuCS tra i lavoratori in rapporto e
in accordo con le UILTuCS Regionali e Territoriali o Provinciali.
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| Articolo - 3 |
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Al Coordinamento è preposto un
Segretario Nazionale UILTuCS, ovvero un incaricato delegato dalla
Segreteria Nazionale.
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| Articolo - 4 |
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L'informazione alle strutture periferiche
UILTuCS come ai membri del Coordinamento ed a quanti altri fosse
necessario, è effettuata in termini coordinati con la Federazione
Nazionale.
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| Articolo - 5 |
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L'attività operativa e politica
del Coordinamento Nazionale deve avvenire nella sede della UILTuCS
Nazionale. Solo eccezionalmente e previa autorizzazione della Segreteria
Nazionale stessa, può avvenire altrove, purchè in
una sede della UILTuCS.
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| Articolo - 6 |
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Le stesse norme si applicano ai coordinamenti
settoriali e sub settoriali, salvo particolari norme che potranno
essere definite per i singoli Coordinamenti dal Comitato Esecutivo,
purchè non in contrasto con le norme dello Statuto e del
presente Regolamento.
Il particolare valore dei Coordinamenti dei lavoratori autonomi
richiede una specifica attenzione riguardo ai seguenti punti:
1. L'istituzione dei Coordinamenti è
obbligatoria in termini nazionali e territoriali o provinciali.
I Coordinamenti territoriali o provinciali si collegheranno direttamente
al coordinamento regionale settoriale oltre che alle UILTuCS Territoriali
o Provinciali e Regionali.
2. I Coordinamenti dei lavoratori autonomi a livello nazionale e
territoriale o provinciale nomineranno, come per i lavoratori dipendenti:
un organismo direttivo e di segreteria a livello nazionale ed almeno
un organismo di segreteria o un responsabile a livello locale.
3. Al Coordinamento è preposto:
a) Un Segretario Nazionale Uiltucs, ovvero un incaricato delegato
dalla Segreteria Nazionale, con la funzione di rappresentante delle
istanze generali della Unione;
b) Un Presidente che il Coordinamento dei lavoratori autonomi può
eleggere nel proprio seno, il quale, in tale qualità, rappresenta
le decisioni del Coordinamento e collabora con il Segretario Nazionale
di cui al precedente punto a);
c) Un eventuale Vice Presidente, eletto dal Coordinamento dei lavoratori
autonomi, che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso
di assenza.
Il Presidente convoca il Coordinamento in accordo con il Segretario
Nazionale preposto.
Gli atti ed accordi di qualsiasi tipo, quando non sia richiesta
la firma del Segretario Generale o del Tesoriere della UILTuCS,
dovranno essere sottoscritti dal Segretario Nazionale preposto ovvero,
su delega del Segretario Nazionale stesso, dal Presidente del Coordinamento
dei lavoratori autonomi.
4. I Coordinamenti potranno amministrare propri fondi derivanti
da contribuzioni specifiche dei lavoratori dei settori organizzati.
Detti fondi, con evidenza contabile separata, fanno parte integrante
della contabilità provinciale o territoriale, regionale e
nazionale della UILTuCS.
5. La titolarità del potere contrattuale è, ad ogni
livello, della UILTuCS che lo eserciterà impegnandosi a consultare
preventivamente i Coordinamenti i quali, con una propria delegazione,
partecipano alle trattative con le controparti.
6. In sede nazionale e locale si potrà, ove ritenuto opportuno,
delegare ai Coordinamenti il potere di contrattazione delle vertenze
individuali. Salvo il potere di controllo anche sul piano amministrativo,
i Coordinamenti potranno avere pubblicazioni di settore sotto la
responsabilità della Segreteria Nazionale UILTuCS.
7. La UILTuCS prevede coordinamenti per i lavoratori autonomi dei
settori previsti all'Art. 4 dello Statuto: Agenti e Rappresentanti;
Operatori commerciali su aree pubbliche; Giornalai; Accompagnatori
Turistici, Guide Turistiche; Intervistatori ed altre categorie assimilabili
al lavoro autonomo. Il Direttivo Nazionale della UILTuCS potrà
decidere la costituzione di un organismo composto dai Presidenti
dei suindicati Coordinamenti di settore la cui responsabilità
è affidata ad un Segretario Nazionale della UILTuCS stessa.
8. Le decisioni di trasformare il rapporto associativo con la Uiltucs
da prima a seconda affiliazione, di cui al punto j) dell'Allegato
1, devono essere prese dal Direttivo Nazionale a maggioranza dei
4/5.UILTuCS
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