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Regolamento Coordinamenti

STATUTO APPROVATO
DAL VII CONGRESSO NAZIONALE
TENUTO A SORRRENTO
DAL 29 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO 2002
*REGOLAMENTO COORDINAMENTI*

 

ALLEGATO 1 SECONDA AFFILIAZIONE
ALLEGATO 2 REGOLAMENTO COORDINAMENTI ARTICOLO 1
ARTICOLO 2
ARTICOLO 3
ARTICOLO 4
ARTICOLO 5
ARTICOLO 6
 
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ALLEGATO 1 Seconda affiliazione
.....................................omissis................................................

a) possono aderire alla UILTuCS i lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi, nella qualità di Organizzazioni Sindacali professionali;
b) la richiesta di adesione viene proposta dalla Segreteria nazionale UILTuCS con il parere preventivo delle regioni interessate e con il voto favorevole della maggioranza qualificata dell'Esecutivo Nazionale e ratificata dal Direttivo Nazionale. Per le affiliazioni di carattere locale la Segreteria Nazionale decide, dopo aver sentito il parere della UIILTuCS regionale interessata;
c) l'accettazione dell'organizzazione che chiede l'adesione in seconda affiliazione, è subordinata all'accettazione dei principi politici e delle norme statutarie della UILTuCS e della UIL;
d) il tipo di rapporto associativo impegna la UILTuCS all'assistenza ed alla rappresentanza sindacale mentre la rappresentanza congressuale è definita di volta in volta, secondo i deliberati del Direttivo Nazionale della UILTuCS;
e) l'adesione, anche in seconda affiliazione, comporta il pagamento delle quote associative. Specifici accordi stabiliranno se il rapporto finanziario sarà definito a livello centrale o periferico della UILtuCS e i criteri di ripartizione per le competenze delle UILTuCS e dell'associazione o sindacato in seconda affiliazione;
f) l'associazione o il sindacato che richiede l'adesione deve presentare contestualmente l'elenco degli iscritti, organizzativamente riconoscibili per territorio;
g) il rapporto di seconda affiliazione può essere rescisso in qualsiasi momento dagli organismi dirigenti della UILTuCS con voto qualificato, così come può avvenire con analoga deliberazione da parte degli organismi deliberanti delle Associazioni o dei sindacati aderenti alla UILTuCS in seconda affiliazione;
h) la UILTuCS non risponde delle obbligazioni contratte dalle Associazioni, dai sindacati o personalmente, risultanti da parte dei richiedenti l'affiliazione;
i) i rappresentanti, delegati della UILTuCS, partecipano alle riunioni degli organismi dei sindacati e delle associazioni che aderiscono in seconda affiliazione, secondo le norme definite tra le UILTuCS ed i richiedenti l'affiliazione. Lo stato di struttura affiliata non può durare più di due anni. Entro tale termine le norme concordate stabiliranno i termini della confluenza nella UILtuCS;
j) gli attuali iscritti alla UILTuCS non possono trasformare il rapporto associativo con la UILTuCS da prima a seconda affiliazione, salvo i lavoratori autonomi qualora il Direttivo Nazionale, con propria delibera a maggioranza qualificata, lo ritenga opportuno e necessario...................................................omissis.......................................................

ALLEGATO 2 Regolamento per i Coordinamenti UILTuCS Art. 1

I Coordinamenti Nazionali istituiti saranno composti da un numero di membri non superiore a 30, tenendo conto del numero degli addetti e della consistenza organizzativa della UILTuCS. La loro composizione -fermo restando il diritto ad almeno un membro per ogni realtà regionale interessata ove esistono iscritti dello specifico Coordinamento- sarà proporzionale agli iscritti di ciascuna struttura regionale e territoriale o provinciale, tenendo presente che un minimo del 10% di rappresentanza nei Coordinamenti dovrà essere assegnato ai Quadri e Capi Intermedi aziendali ed una significativa rappresentanza dovrà essere assegnata alle lavoratrici.
Il Coordinamento è costituito da delegati delle RSU e/o rappresentanti sindacali aziendali/interaziendali iscritti alla UILTuCS e da dirigenti delle UILTuCS Regionali e Territoriali/Provinciali.
Per ogni membro può essere indicato un supplente che parteciperà alle riunioni soltanto in caso di impedimento del membro effettivo.
Qualora lo si ritenga opportuno e necessario, può essere costituito un Comitato Esecutivo ristretto non superiore a 11 membri.
Nella fase di costituzione dei Coordinamenti le designazioni saranno fatte dai Direttivi Regionali della UILTuCS secondo la composizione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo - 2

I compiti del Coordinamento sono consultivi nonché di aiuto e supporto alla Segreteria Nazionale in ordine:

* alla formazione degli orientamenti e delle scelte contrattuali e alla formulazione di proposte di merito;
* alla contrattazione integrativa ed alla corretta gestione del CCNL e dei vari Accordi Integrativi;
* alla formulazione di indagini conoscitive, analisi e osservazioni nonché proposte sulla situazione aziendale;
* alla formulazione di proposte per sviluppare e consolidare nonché accrescere quantitativamente e qualitativamente la presenza organizzativa e la rappresentanza della UILTuCS tra i lavoratori in rapporto e in accordo con le UILTuCS Regionali e Territoriali o Provinciali.

Articolo - 3

Al Coordinamento è preposto un Segretario Nazionale UILTuCS, ovvero un incaricato delegato dalla Segreteria Nazionale.

Articolo - 4

L'informazione alle strutture periferiche UILTuCS come ai membri del Coordinamento ed a quanti altri fosse necessario, è effettuata in termini coordinati con la Federazione Nazionale.

Articolo - 5

L'attività operativa e politica del Coordinamento Nazionale deve avvenire nella sede della UILTuCS Nazionale. Solo eccezionalmente e previa autorizzazione della Segreteria Nazionale stessa, può avvenire altrove, purchè in una sede della UILTuCS.

Articolo - 6

Le stesse norme si applicano ai coordinamenti settoriali e sub settoriali, salvo particolari norme che potranno essere definite per i singoli Coordinamenti dal Comitato Esecutivo, purchè non in contrasto con le norme dello Statuto e del presente Regolamento.
Il particolare valore dei Coordinamenti dei lavoratori autonomi richiede una specifica attenzione riguardo ai seguenti punti:

1. L'istituzione dei Coordinamenti è obbligatoria in termini nazionali e territoriali o provinciali. I Coordinamenti territoriali o provinciali si collegheranno direttamente al coordinamento regionale settoriale oltre che alle UILTuCS Territoriali o Provinciali e Regionali.
2. I Coordinamenti dei lavoratori autonomi a livello nazionale e territoriale o provinciale nomineranno, come per i lavoratori dipendenti: un organismo direttivo e di segreteria a livello nazionale ed almeno un organismo di segreteria o un responsabile a livello locale.
3. Al Coordinamento è preposto:
a) Un Segretario Nazionale Uiltucs, ovvero un incaricato delegato dalla Segreteria Nazionale, con la funzione di rappresentante delle istanze generali della Unione;
b) Un Presidente che il Coordinamento dei lavoratori autonomi può eleggere nel proprio seno, il quale, in tale qualità, rappresenta le decisioni del Coordinamento e collabora con il Segretario Nazionale di cui al precedente punto a);
c) Un eventuale Vice Presidente, eletto dal Coordinamento dei lavoratori autonomi, che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.
Il Presidente convoca il Coordinamento in accordo con il Segretario Nazionale preposto.
Gli atti ed accordi di qualsiasi tipo, quando non sia richiesta la firma del Segretario Generale o del Tesoriere della UILTuCS, dovranno essere sottoscritti dal Segretario Nazionale preposto ovvero, su delega del Segretario Nazionale stesso, dal Presidente del Coordinamento dei lavoratori autonomi.
4. I Coordinamenti potranno amministrare propri fondi derivanti da contribuzioni specifiche dei lavoratori dei settori organizzati. Detti fondi, con evidenza contabile separata, fanno parte integrante della contabilità provinciale o territoriale, regionale e nazionale della UILTuCS.
5. La titolarità del potere contrattuale è, ad ogni livello, della UILTuCS che lo eserciterà impegnandosi a consultare preventivamente i Coordinamenti i quali, con una propria delegazione, partecipano alle trattative con le controparti.
6. In sede nazionale e locale si potrà, ove ritenuto opportuno, delegare ai Coordinamenti il potere di contrattazione delle vertenze individuali. Salvo il potere di controllo anche sul piano amministrativo, i Coordinamenti potranno avere pubblicazioni di settore sotto la responsabilità della Segreteria Nazionale UILTuCS.
7. La UILTuCS prevede coordinamenti per i lavoratori autonomi dei settori previsti all'Art. 4 dello Statuto: Agenti e Rappresentanti; Operatori commerciali su aree pubbliche; Giornalai; Accompagnatori Turistici, Guide Turistiche; Intervistatori ed altre categorie assimilabili al lavoro autonomo. Il Direttivo Nazionale della UILTuCS potrà decidere la costituzione di un organismo composto dai Presidenti dei suindicati Coordinamenti di settore la cui responsabilità è affidata ad un Segretario Nazionale della UILTuCS stessa.
8. Le decisioni di trasformare il rapporto associativo con la Uiltucs da prima a seconda affiliazione, di cui al punto j) dell'Allegato 1, devono essere prese dal Direttivo Nazionale a maggioranza dei 4/5.UILTuCS
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