|
PARTE PRIMA
Denominazione - Sede - Scopi - Iscritti
|
Art.
1 - Denominazione, Sede |
|
E' costituita la Unione
Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS)
quale organizzazione democratica unitaria e monocomposta
dei lavoratori subordinati ed autonomi delle categorie
commerciali, turistiche, dei servizi e quante altre
categorie sono generalmente inquadrate od aggregate
alla organizzazione sindacale del Commercio, del Turismo,
dei Servizi ed Affini di ogni nazionalità, convinzione
politica e religiosa, associati per la difesa dei
comuni interessi professionali, economici e morali.
La UILTuCS è indipendente da qualsiasi influenza di
governo, di confessioni e di partiti politici. La
UILTuCS aderisce all'UNI, all'UNI Europa, alla UITA
e all'EFFAT e, con la UIL, alla ICFTU ed alla CES.
La sede della UILTuCS è in Roma. |
|
|
Sono scopi
della UILTuCS:
a) difendere gli interessi ed i diritti morali ed
economici dei lavoratori e determinare un ordinamento
sociale corrispondente alle loro esigenze;
b) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche
di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione, mediante offerta
di beni di modico valore;
c) promuovere il progressivo miglioramento delle
condizioni di vita dei lavoratori nonché l'elevazione
del loro livello culturale e professionale;
d) organizzare i lavoratori e guidarli nelle lotte
per la difesa dei loro interessi contro tutte le
forze che vi si oppongono;
e) intervenire attivamente in tutti i problemi di
politica sociale ed economica, ogni volta che -direttamente
o indirettamente- siano in gioco gli interessi dei
lavoratori;
f) imprimere allo sviluppo dell'azione sindacale
una procedura democratica tale da rendere i lavoratori
del Commercio, Turismo, Servizi ed Affini partecipi
e coscienti delle funzioni e dei fini dell'Organizzazione;
g) favorire scelte politiche intese ad incoraggiare
la partecipazione delle donne alle varie attività
nei settori del terziario, del turismo e dei servizi,
nei quali esse siano sottorappresentate e ai livelli
superiori di responsabilità per ottenere un miglior
utilizzo di tutte le risorse umane.
E' pertanto
compito principale della UILTuCS:
a) proteggere i lavoratori contro ogni arbitrio
dei datori di lavoro;
b) assicurare la presenza del sindacato ovunque
operino i lavoratori;
c) addivenire alla stipulazione, al rinnovo, alla
modificazione, alla denuncia dei contratti collettivi
di lavoro ed alla regolamentazione di tutti gli
aspetti del rapporto di lavoro, ottenere salari
corrispondenti alle reali esigenze dei lavoratori,
condurre le azioni sindacali necessarie e distribuire
agli associati e non, i testi dei contratti collettivi
di lavoro;
d) cedere, agli associati e non, proprie pubblicazioni
riguardanti i contratti collettivi di lavoro, ricerche
di mercato, documentazione varia;
e) contribuire al miglioramento ed alla gestione
degli istituti previdenziali, mutualistici, di assistenza
sociale e di addestramento professionale;
f) rappresentare gli interessi e le istanze dei
lavoratori del Commercio, del Turismo, dei Servizi
ed Affini, presso Enti, Comitati, Commissioni, Consigli
di Amministrazione e simili nonché organismi internazionali;
g) elevare il livello culturale e professionale
dei lavoratori, diffondendo lo spirito di solidarietà,
convocando assemblee e conferenze, fondando circoli
culturali, organi di stampa e centri studi, promuovendo
iniziative per le vacanze e favorendo in ogni possibile
modo un sano utilizzo del tempo libero tale da contribuire
anche all'allungamento della stagione turistica
ed alla conseguente maggior certezza ed ampiezza
del lavoro per gli addetti alle attività del settore;
h) organizzare corsi di formazione professionale
e sindacale in regime di convenzione con pubbliche
amministrazioni;
i) tutelare ed assistere legalmente i lavoratori
nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie
in cui vengano a trovarsi per la loro attività a
favore del sindacato;
j) promuovere ed incoraggiare il movimento cooperativistico;
k) curare i contatti con le Organizzazioni Sindacali
degli altri Paesi;
l) realizzare organismi bilaterali, sia a livello
nazionale che territoriale con le finalità che verranno
contrattate tra le parti;
m) promuovere la costituzione di mutue per l'assistenza
agli iscritti in caso di disoccupazione, malattia
o decesso, ad integrazione degli interventi degli
enti pubblici;
n) sviluppare una politica per realizzare, tramite
gli enti pubblici e non, forme di integrazione ai
trattamenti pensionistici ed assistenziali;
o) promuovere, anche insieme alle altre organizzazioni
sindacali della categoria, la maggiore unità possibile
dei lavoratori stessi nel perseguire le rivendicazioni
comuni;
p) influenzare, attraverso la stampa e con ogni
altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione
in favore della soluzione dei problemi che riguardano
i lavoratori;
q) promuovere attività di servizio ai lavoratori
dipendenti parasubordinati ed autonomi privilegiando
quelli iscritti alla UILTuCS. Le attività di servizio
sono messe anche a disposizione di tutti i cittadini
interessati;
r) promuovere le attività tese ad orientare e tutelare
i consumatori;
s) predisporre azioni positive che garantiscano
la partecipazione attiva delle donne alla vita del
sindacato a tutti i livelli;
t) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni
del volontariato sociale e civile e delle attività
"no-profit" promuovendo iniziative anche dirette.
A questo fine la UILTuCS può svolgere tutte le attività
in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
ivi comprese quelle effettuate verso i pagamenti
di corrispettivi specifici di iscritti, associati
e partecipanti. Tali attività non considerandosi
commerciali usufruiscono delle agevolazioni fiscali
previste dalla legge e pertanto la UILTuCS si conforma
alle seguenti clausole:
* divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitali durante la vita dell'Organizzazione;
* obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio
dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe
od a fini di pubblica utilità. |
|
|
Le sedi della UILTuCS sono il luogo dove ogni cittadino
può rivolgersi per usufruire dei servizi promossi
dall'Organizzazione. A questo fine e per lo svolgimento
dei compiti di cui al precedente Art. 2, la UILTuCS
promuove:
a) un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per
i Lavoratori Autonomi ,
b) apposite entità per favorire la formazione professionale
ed attività complementari e di supporto agli scopi
previsti nello Statuto. |
|
| Art.
4 - Adesione alla UILTuCS
|
|
Possono aderire alla UILTuCS tutti i lavoratori subordinati,
parasubordinati ed autonomi che prestano la loro opera
nelle categorie e settori di competenza della UILTuCS
e segnatamente per la Distribuzione: aziende commerciali,
distribuzione del farmaco, viaggiatori e piazzisti,
pubblicitari, ausiliari del commercio; per il Turismo:
alberghi, PP.EE., mense, personale addetto a comunità
pubbliche e private e similari, alberghi diurni e
bagni pubblici, stabilimenti balneari e colonie climatiche,
agenzie viaggi e turismo, ausiliari del turismo; per
i lavoratori Autonomi esercenti attività con qualunque
ragione e forma societaria, nella quale sia prevalente
l'apporto degli stessi ed eventualmente dei propri
familiari: operatori commerciali su aree pubbliche,
giornalai, agenti e rappresentanti; Guide, interpreti
e accompagnatori turistici, barbieri, parrucchieri,
ecc.; per i Servizi: portieri, guardie giurate, servizi
domestici, arti estetiche, studi professionali, comparto
socio sanitario e assistenziale, organismi e comandi
alleati e altre categorie tradizionalmente inquadrate
od aggregate alla organizzazione sindacale del commercio,
turismo e servizi.
L'iscrizione si manifesta con il prelievo della tessera
che ha valore di accettazione delle norme del presente
Statuto e di quante altre emanate dai competenti organi
statutari. |
|
|
La UILTuCS risponde di fronte a terzi e in giudizio
unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario
Generale su mandato della Segreteria Nazionale. |
|
| PARTE
SECONDA
Struttura organizzativa della UILTuCS -
Titolo Primo Gruppo Aziendale e Lega Lavoratori
Autonomi
|
|
Le strutture di base della UILTuCS sono il Gruppo
aziendale e la Lega dei Lavoratori Autonomi. Il gruppo
aziendale riunisce nel proprio seno i lavoratori iscritti
alla UILTuCS, operai, impiegati e quadri appartenenti
alla stessa unità produttiva. I Gruppi Aziendali sono
strumenti democratici fondamentali dell'azione di
proselitismo, di autofinanziamento e di partecipazione
del Sindacato.
Il Gruppo Aziendale è costituito in tutte le aziende
ove esistono iscritti.
La Rappresentanza del Gruppo Aziendale, ove è possibile,
è composta dalle RSA UILTuCS e/o dai membri UILTuCS
nelle RSU e nelle RLS.
La UILTuCS riconosce la funzione degli organismi unitari
nei luoghi di lavoro ed i compiti che saranno loro
assegnati dagli accordi sindacali. Per la UILTuCS
queste strutture sono unitarie esclusivamente nel
caso in cui siamo le strutture delle tre Federazioni
di categoria a fornire congiuntamente il loro riconoscimento. |
|
|
Il Gruppo Aziendale, in
collaborazione con la UILTuCS territoriale o provinciale,
svolge i seguenti compiti:
a) provvede al proselitismo
curando e garantendo la partecipazione e la presenza
nel Gruppo Aziendale di tutte le professionalità
operanti nell'azienda;
b) concorre con il sindacato territoriale o provinciale
alla scelta dei candidati della UILTuCS per l'elezione
delle RSA, RSU e RLS ed elegge le rappresentanze
aziendali dei lavoratori;
c) è punto di riferimento delle RSA e dei componenti
della UILTuCS nella RSU per la rappresentazione
delle istanze della generalità dei lavoratori;
d) promuove l'azione del Patronato ITAL;
e) promuove con la UILTuCS territoriale o provinciale
la presenza della stessa all'interno degli organismi
sindacali aziendali e comunque di ogni istanza contrattuale
e rivendicativa a livello aziendale;
f) garantisce, insieme al sindacato territoriale
o provinciale, che le modalità di elezione degli
organismi unitari a livello di azienda e di gruppo
siano rispondenti agli accordi ed alle deliberazioni
unitariamente assunte in sede nazionale, territoriale,
provinciale e regionale dalla UILTuCS e dalla UIL.
|
|
| Art.
8 - Leghe dei lavoratori autonomi
|
|
Le Leghe dei Lavoratori Autonomi iscritti alla UILTuCS
riuniscono i lavoratori dei settori interessati: i
lavoratori autonomi esercenti attività, con qualunque
ragione o forma sociale, nella quale sia prevalente
l'apporto degli stessi ed eventualmente dei propri
familiari (Agenti e Rappresentanti, Operatori commerciali
su aree pubbliche, Giornalai, Guide, Interpreti, Accompagnatori
Turistici, barbieri, parrucchieri, ecc.).
Le Leghe hanno compiti di proselitismo e garantiscono
la presenza e la partecipazione dei lavoratori dei
rispettivi settori all'attività della UILTuCS ad ogni
livello.
Le Leghe curano l'azione di propaganda nell'azienda
e nel territorio e promuovono l'azione del patronato
ITAL/UIL. Le Leghe eleggono i propri rappresentanti
al Congresso del Sindacato Territoriale o Provinciale
della UILTuCS.
Le Leghe non possono compiere atti o prendere iniziative
in contrasto con i deliberati della UILTuCS nazionale
o agire al di fuori dei deliberati degli organismi
territoriali o provinciali della UILTuCS.
L'Assemblea degli iscritti alla Lega è convocata di
norma almeno una volta l'anno con il compito di verificare
la linea dell'organizzazione, di fornire all'organizzazione
elementi di orientamento su particolari problemi e
iniziative; l'Assemblea è istituita a livello territoriale
o provinciale e, qualora particolari condizioni organizzative
lo richiedano, anche a livello di zona. |
|
| Titolo
Secondo
Sindacati Territoriali o Provinciali UILTuCS
|
| Art.
9 - Sindacato Territoriale o Provinciale
|
|
In un comprensorio, di massima con sede nel capoluogo
socio economico dello stesso, è istituito il Sindacato
Territoriale o Provinciale della UILTuCS che raggruppa
tutti i lavoratori iscritti.
Di norma il Sindacato Territoriale coincide con il
territorio provinciale e comunque con i territori
con istanza congressuale stabiliti dalla UIL. |
|
| Art.
10 - Unificazione Sindacati Territoriali o Provinciali
con il Sindacato Regionale
|
|
Il Sindacato Territoriale o Provinciale Capoluogo
di Regione potrà unificarsi con il Sindacato regionale.
I Sindacati Territoriali o Provinciali con capoluogo
di regione potranno unificarsi anch'essi con il Sindacato
Regionale di categoria.
La decisione di unificazione è adottata in sede congressuale.
In via eccezionale, tra un Congresso e l'altro, con
decisione del proprio Direttivo, il Sindacato Territoriale
o Provinciale potrà soltanto richiedere, a maggioranza
qualificata, l'unificazione con il Sindacato Regionale.
Nei casi di unificazione, il Direttivo del Sindacato
Territoriale o Provinciale avrà esclusivamente compiti
di coordinamento delle politiche sindacali nella provincia
o nel territorio. In tal caso cesserà anche la funzione
dei Revisori dei Conti, che verrà assunta da quelli
regionali. |
|
|
I compiti del Sindacato Territoriale o Provinciale
sono analoghi, nell'ambito della propria sfera di
azione, a quelli che la UILTuCS assolve in tutto il
territorio nazionale; in particolare il Sindacato
Territoriale o Provinciale cura la propaganda, il
proselitismo e l'educazione sindacale nel proprio
territorio; promuove la costituzione delle eventuali
articolazioni di zona; le assiste nel corso delle
trattative e nelle eventuali lotte, promuove la reciproca
collaborazione e la solidarietà operante tra le eventuali
organizzazioni delle singole zone e quella Territoriale
e Provinciale per la difesa e la conquista delle legittime
rivendicazioni; assomma e controlla il normale funzionamento
di eventuali organizzazioni zonali. E' depositario,
nel territorio di competenza, del potere contrattuale
ed a tal fine promuove, discute e stipula la contrattazione
a livello territoriale o provinciale, zonale e aziendale;
risolve le vertenze sorte nell'ambito del territorio;
consiglia, assiste e tutela i singoli lavoratori iscritti
alla UILTuCS Territoriale o Provinciale.
Fornisce servizi ai lavoratori e ai loro familiari;
organizza e promuove cooperative di produzione e lavoro
nei settori produttivi per i quali esso è soggetto
contrattuale.
Promuove iniziative, vertenze e confronti con gli
Enti Locali, le USL e ogni altra articolazione istituzionale
operante nel territorio di competenza su problemi
della condizione di vita e di lavoro che esso rappresenta.
Contribuisce alla formulazione del programma e alla
realizzazione delle iniziative oltre che al funzionamento
operativo del Sindacato Regionale UILTuCS.
Per le trattative con le associazioni dei datori di
lavoro e in caso di azione sindacale diretta, i rappresentanti
territoriali o provinciali della UILTuCS hanno l'obbligo
di informare la UILTuCS Nazionale e le locali Camere
Sindacali della UIL, oltrechè di chiedere l'eventuale
assistenza della UILTuCS e -se necessario- delle locali
Camere Sindacali UIL.
Le UILTuCS Territoriali o Provinciali possono promuovere
l'attivazione di Coordinamenti territoriali di lavoratori
di un medesimo settore nelle realtà ove se ne registri
una particolare concentrazione. Tale coordinamento
potrà avere esclusiva competenza in materia contrattuale
attinente il settore e potrà esplicare le sue attribuzioni
con organismi e risorse disponibili dalla UILTuCS
Territoriale o Provinciale competente. |
|
| Art.
12 - Congresso Territoriale o Provinciale UILTuCS
|
|
L'organo principale del Sindacato Territoriale o Provinciale
UILTuCS è il Congresso territoriale o provinciale
che deve avere luogo ordinariamente ogni 4 anni, prima
del Congresso Nazionale della UILTuCS.
Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria
su richiesta di almeno 2/3 dei membri del Direttivo
o del 51% almeno degli iscritti. Vi partecipano, direttamente
o tramite delegati, gli iscritti che abbiano ritirato
la tessera e siano in regola con il pagamento dei
contributi sindacali, secondo le norme che sono di
volta in volta stabilite dal Direttivo Territoriale
o Provinciale della UILTuCS, nell'ambito delle norme
stabilite dalla UILTuCS Nazionale.
Esso elegge il Direttivo Territoriale o Provinciale,
il Collegio dei Revisori dei Conti e i delegati al
Congresso Regionale di categoria e al Congresso della
Camera Sindacale Territoriale UIL. |
|
| Art.
13 - Direttivo Territoriale o Provinciale UILTuCS
|
|
I compiti del Direttivo del Sindacato Territoriale
o Provinciale della UILTuCS sono analoghi, nell'ambito
della propria sfera di azione, a quelli che il Direttivo
Nazionale della UILTuCS assolve in tutto il territorio
nazionale; esso imposta l'azione sindacale generale
sulla base dell'indirizzo espresso dai Congressi Territoriali
o Provinciali.
Il Direttivo è formato da 11 o più membri eletti fra
gli iscritti al Sindacato Territoriale o Provinciale
della UILTuCS.
Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su
convocazione della Segreteria e quando lo richieda
il 51% dei suoi componenti o la Segreteria Regionale
o Nazionale della UILTuCS.
Le riunioni del Direttivo sono valide con la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi membri e le sue
deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. |
|
| Art.
14 - Segreteria Territoriale o Provinciale UILTuCS
|
|
La Segreteria del Sindacato Territoriale o Provinciale
della UILTuCS è composta da tre o più membri fra i
quali un Segretario Responsabile, un Segretario Amministrativo
o un Tesoriere.
Nel proprio ambito, la Segreteria Territoriale o Provinciale
ha le stesse attribuzioni della Segreteria Nazionale,
il Segretario Responsabile Territoriale o Provinciale,
il Segretario Amministrativo o il Tesoriere hanno
le stesse attribuzioni del Segretario Generale e del
Tesoriere della UILTuCS Nazionale.
Le funzioni di Segreteria del Sindacato Territoriale
o Provinciale del capoluogo e dei territori o provincie
che hanno richiesto l'unificazione con il Sindacato
Regionale sono assunte dalla Segreteria Regionale. |
|
| Art.
15 - Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale
o Provinciale
|
|
Il Collegio dei Revisori dei Conti della UILTuCS Territoriale
o Provinciale è composto da almeno tre membri effettivi
e tre supplenti ed è nominato dal Congresso.
I membri del Collegio non possono ricoprire cariche
direttive nell'ambito della UILTuCS Territoriale o
Provinciale, Regionale, Nazionale.
Il Collegio svolge, nell'ambito del territorio di
competenza, compiti analoghi a quelli previsti all'art.
38 per il Collegio Nazionale. |
|
| Art.
16 - Articolazione di zona
|
|
Le UILTuCS Territoriali o Provinciali, ove le condizioni
locali lo richiedano e compatibilmente con le risorse
disponibili, su mandato del Direttivo Nazionale possono
dar vita, in accordo con la UILTuCS Regionale, a sedi
decentrate con funzioni operative e di servizio. |
|
|
Titolo Terzo Sindacato Regionale UILTuCS
|
| Art.
17 - Sindacato Regionale
|
|
Il Sindacato Regionale UILTuCS raggruppa e rappresenta
le UILTuCS Territoriali o Provinciali e le strutture
di Coordinamento operativo e di servizio esistenti
nel territorio regionale, fermo restando quanto disposto
dall'art. 13. |
|
| Art.
18 - Istituzione Sindacato Regionale
|
|
E' istituito il Sindacato Regionale UILTuCS che raggruppa
le UILTuCS Territoriali o Provinciali e le strutture
di Coordinamento operative e di servizio esistenti
nel territorio regionale.
Salvo deroghe del Direttivo Nazionale, la sede della
Unione Regionale UILTuCS è la stessa della UILTuCS
del capoluogo di regione o della città dove ha sede
il Sindacato regionale stesso. |
|
La UILTuCS Regionale è l'organismo
primario di direzione politica della UILTuCS e
realizza l'unità organizzativa e politica delle
UILTuCS Territoriali o Provinciali della regione.
La UILTuCS Regionale è la struttura insostituibile
per gestire i rapporti ed il confronto con l'Ente
Regione, sia per i temi di diretta competenza
(programmazione ed interventi dell'Ente regione
per i piani commerciali e turistici) che per quelli
sindacali che investono le responsabilità istituzionali
e politiche dell'Ente Regione o altre istituzioni
di rilevanza regionale. La UILTuCS Regionale in
particolare svolge i seguenti compiti:
a) coordina lo sviluppo
organizzativo e rivendicativo , la propaganda e
la formazione;
b) promuove la costituzione delle UILTuCS Territoriali
o Provinciali e le eventuali articolazioni zonali;
c) segue il funzionamento delle organizzazioni territoriali,
coordina la politica amministrativa e di bilancio
dei sindacati territoriali o provinciali di categoria;
d) interviene in prima istanza per tutte le controversie
gestionali che dovessero manifestarsi nelle sedi
UILTuCS territoriali o provinciali;
e) interviene, in accordo con la UILTuCS Nazionale,
nei territori di competenza ove non esistessero
le condizioni organizzative minime, unificando le
funzioni politiche, organizzative ed amministrative
del territorio interessato con quelle della UILTuCS
regionale;
f) propone, in accordo con la UILTuCS Nazionale,
i provvedimenti disciplinari e le gestioni straordinarie
di cui al presente Statuto ed a quello della UIL;
g) svolge le funzioni conseguenti a quanto previsto
dall'art. 14 del presente Statuto
|
|
| Art.
20 - Organi UILTuCS Regionale
|
|
Sono organi della UILTuCS
Regionale:
a) il Congresso;
b) il Consiglio Generale;
c) il Direttivo Regionale;
d) il Comitato Esecutivo;
e) la Segreteria;
f) il Segretario Generale;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri;
i) i Coordinamenti Regionali.
Secondo le valutazioni politico-organizzative
della UILTuCS Regionale, il Congresso della struttura
può prevedere l'istituzione e l'elezione nella stessa
sede del Consiglio Generale che ha analoghi compiti
di quello nazionale. |
|
| Art.
21 - Congresso Regionale UILTuCS
|
|
Il Congresso deve aver luogo
ordinariamente ogni 4 anni, comunque prima del Congresso
Nazionale della UILTuCS.
Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria
su richiesta di almeno 2/3 dei membri del Direttivo
regionale o del 51% almeno degli iscritti, o su
iniziativa della UILTuCS nazionale.
Vi partecipano i delegati eletti dai Congressi Territoriali
o Provinciali della UILTuCS secondo le norme che
sono di volta in volta stabilite dal Direttivo regionale
nell'ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS
Nazionale.
Esso elegge il Comitato Direttivo regionale, il
Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori
dei Conti nonché i delegati al Congresso Regionale
della UIL e al Congresso Nazionale della UILTuCS. |
|
| Art.
22 - Direttivo Regionale UILTuCS
|
|
I compiti del Direttivo
della Unione Regionale UILTuCS sono analoghi, nell'ambito
della propria sfera di azione, a quelli che il Direttivo
Nazionale della UILTuCS assolve in tutto il territorio
nazionale; esso imposta l'azione sindacale generale
sulla base dell'indirizzo espresso dal Congresso
Regionale e da quello Nazionale.
Il Direttivo Regionale assume inoltre i compiti
amministrativi e di rappresentanza legale del Direttivo
del territorio capoluogo di regione. Il Direttivo
regionale è formato da un minimo di 15 membri per
le regioni con un numero minimo di provincie. In
ogni Direttivo regionale deve essere assicurata
la presenza almeno di un rappresentante per ogni
UILTuCS territoriale o provinciale.
Esso si riunisce almeno 2 volte all'anno su convocazione
della Segreteria Regionale o quando lo richiedano
2/3 dei suoi componenti.
Le riunioni del Direttivo sono valide in prima convocazione
con la presenza di almeno 2/3 dei componenti e in
seconda convocazione con la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi membri e le sue deliberazioni
sono valide a maggioranza dei presenti.
Il Direttivo elegge tra i suoi componenti il Segretario
Generale, la Segreteria, ed eventualmente il Tesoriere
ed il Comitato Esecutivo. I componenti del Direttivo
decadono dopo 2 assenze consecutive ingiustificate
e vengono sostituiti alla prima riunione dello stesso.
|
|
| Art.
23 - Comitato Esecutivo Regionale
|
|
Il Comitato Esecutivo si
riunisce almeno una volta ogni 2 mesi su convocazione
della Segreteria Regionale. Le riunioni dell'Esecutivo
sono valide con la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono
valide a maggioranza dei presenti.
Sono suoi compiti:
a) adottare provvedimenti di urgenza in casi di
circostanze eccezionali;
c) decidere le gestioni straordinarie e i provvedimenti
disciplinari.
Le decisioni di cui al punto
b) dovranno essere sottoposte a ratifica del Direttivo
Regionale alla prima riunione. Il Comitato Esecutivo
regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria
Regionale, in via generale e in casi particolari,
proprie attribuzioni. |
|
| Art.
24 - Segreteria Regionale UILTuCS
|
|
La Segreteria del Sindacato
Regionale UILTuCS è composta da 3 o più componenti
fra i quali il Segretario Generale, il Segretario
Amministrativo o il Tesoriere, un Segretario Responsabile
del territorio capoluogo di regione.
Di norma l'incarico di Segretario Amministrativo
o di Tesoriere è affidato al membro della Segreteria
regionale responsabile del capoluogo di regione
con firma congiunta a quella del Segretario Generale
Regionale della UILTuCS. Si afferma la sola incompatibilità
tra l'incarico di Segretario Generale e quello di
Tesoriere.
Nel suo ambito la Segreteria Regionale ha le stesse
attribuzioni della Segreteria Nazionale: il Segretario
Generale ed eventualmente il Tesoriere hanno le
stesse attribuzioni del Segretario Generale nazionale
e del Tesoriere della UILTuCS nazionale. |
| |
| Art.
25 - Collegio dei Probiviri Regionale
|
|
Il Collegio dei Probiviri
del Sindacato Regionale è composto da almeno 3 membri
effettivi e 3 supplenti ed è nominato dal Congresso.
I Probiviri non possono ricoprire cariche direttive
nell'ambito della UILTuCS Regionale e in quelle
Territoriali o Provinciali.
Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Regionale
svolge nell'ambito regionale compiti analoghi a
quelli previsti all'art. 37 per il Collegio Nazionale.
Con riguardo alle sue decisioni, è fatto salvo l'ultimo
appello di competenza del Collegio Nazionale. |
| |
| Art.
26 . Collegio dei Revisori dei Conti Regionale
|
|
Il Collegio dei Revisori
dei Conti del Sindacato Regionale è composto da
almeno 3 membri effettivi e 3 supplenti ed è nominato
dal Congresso.
I membri del Collegio non possono ricoprire cariche
direttive nell'ambito della UILTuCS Regionale e
di quelle Territoriali o Provinciali.
Il Collegio svolge, nell'ambito regionale, compiti
analoghi a quelli previsti all'art. 38 per il Collegio
Nazionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, su mandato della
maggioranza qualificata dei membri del Direttivo
Regionale, svolge, sul piano istruttorio, indagini
nei confronti delle UILTuCS del territorio regionale
di competenza al fine di verificare eventuali situazioni
anomale sul piano amministrativo. |
|
| PARTE
TERZA
Organi Nazionali della UILTuCS
|
| Art.
27 - Organi centrali
|
|
Sono organi centrali della
UILTuCS:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Generale;
c) il Direttivo Nazionale;
d) l'Esecutivo Nazionale;
e) il Presidente;
f) la Segreteria Nazionale
g) il Segretario Generale;
h) il Tesoriere;
i) il Collegio dei Probiviri;
j) il Collegio dei Revisori dei Conti;
k) i Coordinamenti Nazionali. |
|
| Art.
28 - Congresso Nazionale
|
|
Il massimo organo direttivo
della UILTuCS, cui spettano tutti i poteri deliberativi
nell'ambito dello Statuto, è il Congresso Nazionale.
Esso provvede, tra l'altro, a nominare il Consiglio
Generale, il Direttivo Nazionale, il Presidente,
il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori
dei Conti, coi relativi supplenti; delibera sulle
modifiche al presente Statuto secondo le norme dell'art.
48, nomina i delegati al Congresso Confederale ed
i supplenti degli stessi.
Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni
4 anni, comunque prima del Congresso Nazionale Confederale.
Il Congresso può anche essere convocato in via straordinaria
su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti il
Direttivo Nazionale o di 1/3 degli iscritti.
La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso
vengono fissati dal Direttivo Nazionale che fissa
altresì, di volta in volta, le modalità relative
alla partecipazione ed al numero dei delegati in
proporzione al numero degli iscritti.
Al Congresso -in base alle norme che saranno di
volta in volta stabilite dal Direttivo Nazionale
della UILTuCS- partecipano i delegati eletti dai
Congressi dei Sindacati Regionali UILTuCS. Fanno
parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo,
ove non siano stati eletti come delegati, i componenti
del Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri
e del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali.
Il Congresso è valido in prima convocazione quando
vi siano rappresentati i 2/3 degli iscritti e in
seconda convocazione quando siano rappresentati
almeno il 50%+1 degli iscritti.
Il Congresso è aperto da un componente del Direttivo
Nazionale delegato dalla Segreteria Nazionale ed
indice subito le elezioni della Presidenza, delle
altre cariche congressuali e della Commissione Verifica
Poteri, prima di iniziare la discussione dell'ordine
del giorno. |
|
| Art.
29 - Consiglio Generale
|
|
Il Consiglio Generale è
composto da tutti i delegati al Congresso Nazionale,
in rappresentanza dell'insieme dell'organizzazione,
e comunque dai :
a) componenti del Direttivo Nazionale, Collegi dei
Probiviri e dei Revisori dei Conti, nella loro totalità;
b) Segretari delle UILTuCS Provinciali o Territoriali
e Regionali.
Il Consiglio Generale si
riunisce di norma due volte nei quattro anni tra
un Congresso e l'altro. |
| |
| Art.
30 - Compiti del Consiglio Generale
|
|
Il Consiglio Generale è
l'organo preposto all'analisi e alla verifica politica
dell'azione della UILTuCS nell'ambito degli indirizzi
congressuali. Il Consiglio Generale è inoltre la
sede nella quale si prospettano e si definiscono
le strategie sindacali della UILTuCS.
I membri del Consiglio Generale delegati al Congresso
decadono automaticamente in tutti i casi in cui
venga a mancare il titolo sindacale per cui sono
stati chiamati a farne parte. |
|
| Art.
31 - Direttivo Nazionale
|
|
Il Direttivo Nazionale è
l'organo di direzione della UILTuCS tra un Congresso
e l'altro, è responsabile della pratica attuazione
dei deliberati del Congresso.
Il Direttivo Nazionale viene eletto dal Congresso
Nazionale con voto palese su lista unica o con voto
su due o più liste collegate a mozioni congressuali.
La richiesta di voto segreto deve essere sottoscritta
da almeno il 20% dei voti validi e le mozioni congressuali
devono essere proposte dai congressi di una o più
strutture provinciali o regionali.
Sono suoi compiti particolari:
a) convocare il Congresso Nazionale fissandone le
modalità di svolgimento;
b) decidere la convocazione del Congresso Nazionale
fissandone le modalità di svolgimento,
c) fissare gli indirizzi e le direttive dell'azione
sindacale generale e dell'attività contrattuale
ed organizzativa dell'Unione;
d) eleggere nel suo seno il Segretario Generale,
eventualmente il Segretario Generale Aggiunto, il
Tesoriere, la Segreteria Nazionale ed il Comitato
Esecutivo;
e) decidere sulle questioni di inquadramento organizzativo;
f) deliberare la misura annuale dei contributi sindacali
e le norme per il tesseramento;
g) discutere ed approvare i bilanci ed i rendiconti
finanziari annuali e le loro variazioni in rapporto
con le esigenze generali dello sviluppo della categoria.
Il Direttivo Nazionale può delegare al Comitato
Esecutivo, alla Segreteria Nazionale, in via generale
o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti
a norma del presente Statuto.
Il Direttivo Nazionale è composto da un numero non
superiore a 91 di membri effettivi e verrà eletto
direttamente dal Congresso Nazionale.
Dopo due assenze ingiustificate il membro del Direttivo
Nazionale decade e viene sostituito dallo stesso
Direttivo nella seduta immediatamente successiva.
Partecipano di diritto al Direttivo con voto consultivo:
a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) il Collegio dei Probiviri;
c) i Segretari Regionali della UILTuCS (che non
ne facciano già parte a titolo elettivo).
Il Direttivo Nazionale si riunisce normalmente almeno
due volte l'anno e ogni qualvolta la Segreteria
lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide in
prima convocazione quando siano presenti almeno
i 2/3 dei componenti e in seconda convocazione quando
sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice
dei voti. |
|
| Art.
32 - Esecutivo Nazionale
|
|
L'Esecutivo Nazionale è
eletto dal Direttivo Nazionale. E' composto da un
numero di membri non superiore a 25, compresi i
membri della Segreteria Nazionale, e risponde al
Direttivo Nazionale della sua attività.
Sono suoi compiti:
a) promuovere lo sviluppo dell'organizzazione;
b) collaborare con la Segreteria per la individuazione
delle linee sindacali organizzative e rivendicative
e seguirne l'attuazione;
c) decidere la convocazione del Consiglio Generale;
d) trattare le questioni ad esso delegate dal Direttivo
Nazionale;
e) deliberare sulla istituzione e le eventuali modifiche
dei servizi;
f) provvedere, su proposta della Segreteria, alla
designazione dei rappresentanti della UILTuCS negli
Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Internazionali;
g) provvedere alla nomina dei Consigli d'Amministrazione
e/o degli Amministratori degli Enti di diretta emanazione
della UILTuCS;
h) discutere la relazione della Segreteria sulla
attività:
* degli Enti di diretta emanazione della UILTuCS,
* delle attività parasindacali;
* dei rappresentanti della UILTuCS nei vari Enti,
Commissioni ed Organismi internazionali;
i) nominare il Direttore dell'organo ufficiale di
stampa;
j) decidere le gestioni straordinarie delle strutture
inadempienti;
k) decidere l'azione disciplinare verso gli iscritti,
i dirigenti o le strutture delle UILTuCS, con possibilità
di conferire delega alla Segreteria, entro limiti
ed ambiti stabiliti, validi solo come provvedimenti
di sospensione cautelativa per i casi che rivestono
particolare urgenza.
Le decisioni di cui ai punti h) ed i) del presente
articolo, dovranno essere sottoposte a ratifica
del Direttivo Nazionale alla prima riunione.
L'Esecutivo ha facoltà di delegare alla Segreteria,
in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni.
I componenti dell'Esecutivo hanno diritto a partecipare
a qualsiasi Congresso regionale o provinciale della
UILTuCS e prendervi la parola.
L'Esecutivo si riunirà in via ordinaria ogni due
mesi e comunque almeno cinque volte all'anno; in
via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo
ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno
un terzo dei componenti.
La convocazione è fatta dalla Segreteria che ne
fissa la data, il luogo e i punti all'ordine del
giorno almeno cinque giorni prima.
I Presidenti e Vice Presidenti degli Enti Bilaterali
individuati dal Comitato Direttivo Nazionale, nominati
dalla UILTuCS, partecipano di diritto alle riunioni
del Comitato Esecutivo.
Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno
metà più uno dei componenti. |
|
|
Il Presidente, eletto dal
Congresso, è espressione dell'unità dell'Organizzazione,
presiede e regola i lavori del Comitato Esecutivo,
del Direttivo Nazionale e del Consiglio Generale,
partecipa alle riunioni di Segreteria, convoca il
Consiglio Generale. Possono essere a lui delegati
compiti specifici di rappresentanza dell'Organizzazione. |
|
|
La Segreteria è nominata,
su proposta del Segretario Generale, dal Direttivo
Nazionale fra i suoi membri. Provvede all'esecuzione
delle decisioni del Direttivo Nazionale, assicura
la direzione quotidiana dell'attività dell'Unione
e delibera su tutte le questioni che hanno carattere
di urgenza, mantiene i contatti con le UILTuCS territoriali
o provinciali e regionali, con gli organismi internazionali
e con i Sindacati esteri, provvede altresì al funzionamento
di tutti i servizi ed uffici della UILTuCS centrale
e delle commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi
genere e ne coordina l'attività; convoca il Direttivo
Nazionale e l'Esecutivo Nazionale; fa rispettare
le norme statutarie e regolamentari, le deliberazioni
degli organi nazionali della UILTuCS.
Delibera su materie amministrative e patrimoniali
da sottoporre a ratifica del Comitato Esecutivo
alla prima riunione. In caso di gravi inadempienze
statutarie può decidere, in via straordinaria, quanto
previsto ai punti j) e k) dell'art.32; in tal caso
i provvedimenti dovranno essere sottoposti alla
decisione del Comitato Esecutivo, appositamente
convocato entro 20 giorni dalla data del provvedimento
stesso.
La Segreteria è composta dal Segretario Generale,
eventualmente da un Segretario Generale Aggiunto
e dai Segretari Nazionali.
La Segreteria funziona collegialmente e le decisioni
sono prese a maggioranza. |
|
| Art.
35 - Il Segretario Generale
|
|
Il Segretario Generale,
eletto dal Direttivo Nazionale fra i suoi membri,
coordina e indirizza i lavori della Segreteria.
Ha la rappresentanza legale della UILTuCS. Convoca
il Comitato Esecutivo ed il Comitato Direttivo Nazionale. |
|
|
Il Tesoriere predispone
il bilancio preventivo e consuntivo dell'Organizzazione
in accordo con la Segreteria; è garante del controllo
della compatibilità tra mezzi disponibili e spese,
nonché della contabilità e regolarità degli atti
amministrativi.
La carica di Tesoriere è incompatibile con quella
di Segretario Generale. |
|
| Art.
37 - Collegio dei Probiviri
|
|
Il Collegio Nazionale dei
Probiviri si compone di 7 membri effettivi e 5 supplenti
ed è nominato dal Congresso Nazionale. Non sono
eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive
od esecutive negli organismi nazionali della UILTuCS.
Il Collegio è giudice di prima, seconda ed ultima
istanza avverso i provvedimenti disciplinari di
competenza del Direttivo Nazionale e dell'Esecutivo
Nazionale UILTuCS.
I Probiviri partecipano con voto consultivo al Direttivo
Nazionale UILTuCS. Per quanto non previsto espressamente
dal presente Statuto in materia di provvedimenti
disciplinari valgono le norme contenute nello Statuto
UIL. |
|
| Art.
38 - Collegio dei Revisori dei Conti
|
|
Il Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti si compone di 5 membri effettivi
e 5 membri supplenti eletti dal Congresso Nazionale.
Il Collegio ha il compito di controllare almeno
ogni 3 mesi i documenti amministrativi dell'Unione
nazionale e la regolarità di tutte le spese, segnalando
le eventuali deficienze e proponendo alla Segreteria
ed all'Esecutivo Nazionale i miglioramenti che ritenesse
opportuni.
Il Collegio redige annualmente e presenta al Direttivo
Nazionale, a completamento del rendiconto finanziario,
la relazione sull'attività svolta. Il Collegio redige
e presenta al Congresso una relazione sull'attività
svolta. Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente.
I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche
elettive nella UILTuCS. Essi partecipano con voto
consultivo al Direttivo Nazionale UILTuCS. |
|
| Art.
39 - Coordinamenti Nazionali
|
|
Il Direttivo Nazionale,
su indicazione della Segreteria Nazionale, sentite
le realtà territoriali interessate, istituisce i
Coordinamenti di impresa nazionale o interregionale,
di settore contrattuale, di categoria interprofessionale,
dei lavoratori autonomi, ne delibera e ne modifica
i regolamenti di funzionamento.
Spetta al Direttivo Nazionale stabilire i criteri
di composizione dei Coordinamenti. Dovrà comunque
essere prevista una presenza di RSA ed RSU in misura
non inferiore al 50% + 1.
I Coordinamenti possono essere istituiti a livello
territoriale o provinciale, regionale e nazionale.
I modi di funzionamento dei Coordinamenti territoriali
o provinciali e regionali debbono uniformarsi al
regolamento nazionale. |
|
| Art.
40 - Modifiche area rappresentanza
|
| |
Il
Direttivo Nazionale della UILTuCS, su proposta della
Segreteria, potrà deliberare norme particolari e
regolamentari per l'allargamento dell'area di rappresentanza
attraverso l'istituto della seconda affiliazione
(All.1) e del doppio tesseramento.
Il Direttivo Nazionale della UILTuCS può altresì
proporre l'allargamento dell'area di rappresentanza
della UILTuCS per la confluenza di categorie autonome
o provenienti da organismi al di fuori della UIL.
Le decisioni suddette sono valide se prese con una
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.. |
|
| Art.
41 - Funzionamento democratico
|
| |
Tutte
le cariche sono elettive. Le elezioni avvengono
a scrutinio segreto, secondo le modalità previste
dallo Statuto della UIL. Le deliberazioni dei Congressi,
del Direttivo Nazionale, dei Direttivi e Comitati
Esecutivi ai diversi livelli possono essere adottate
a maggioranza semplice dei presenti o a maggioranza
qualificata dei 2/3 dei presenti per quanto previsto
dal presente Statuto e dallo Statuto UIL; le conseguenti
deliberazioni hanno sempre carattere impegnativo
per tutta l'organizzazione.
Nelle varie istanze dell'Unione è garantita la più
ampia libertà di espressione e il rispetto di tutte
le opinioni politiche e religiose degli associati. |
|
| Art.
42 - Autonomia della UILTuCS
|
| |
Per
garantire l'indipendenza della UILTuCS secondo quanto
previsto dall'art.1 del presente Statuto:
a) non è ammessa in seno alla UILTuCS la costituzione
di correnti ispirate da partiti politici o da altri
organismi comunque estranei all'organizzazione;
b) non è permessa la presentazione di mozioni precongressuali
o di liste di corrente di cui al punto a) nei congressi
e nelle elezioni degli organi della Unione Nazionale,
delle UILTuCS Regionali, delle UILTuCS Territoriali
o Provinciali. |
|
|
PARTE QUARTA
Rapporti nella UILTuCS |
| Art.
43 - Autonomia e regole amministrative
|
| |
Le
UILTuCS Territoriali o Provinciali e/o Regionali
sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono
direttamente, salvo quanto previsto dall'art.12,
delle obbligazioni assunte; la UILTuCS Nazionale
pertanto non risponde in alcun caso delle eventuali
obbligazioni assunte dai suddetti organismi.
La firma, però, da parte degli organi competenti
delle UILTuCS Territoriali o Provinciali e/o Regionali,
di accordi e convenzioni di carattere contributivo
o per aliquote di assistenza sindacale, contrattuale,
quote di servizio e similari, anche applicativi
di quelli nazionali, deve risultare autorizzata
da parte della Segreteria Nazionale della UILTuCS,
mediante atto scritto.
La facoltà di intervento della UILTuCS nei confronti
delle UILTuCS Territoriali o Provinciali e Regionali
e di ogni altro organismo interno della Unione si
esercita in materia amministrativa al fine di assicurare
la massima regolarità nella gestione dei fondi e
l'adozione di metodi uniformi nella tenuta della
contabilità.
Le UILTuCS Territoriali o Provinciali sono tenute
ad inviare alla Segreteria Nazionale UILTuCS ed
a quella Regionale il bilancio preventivo e quello
consuntivo dell'anno precedente entro il 31 marzo
di ogni anno. Tale procedura vale per le UILTuCS
Regionali nei confronti di quella Nazionale.
Ogni entrata ed ogni uscita a qualsiasi titolo deve
comparire nei suddetti bilanci. I bilanci devono
essere approvati dal Direttivo competente.
Tutte le strutture della UILTuCS devono essere dotate
di conti correnti bancari intestati alla UILTuCS
e recanti comunque la doppia firma congiunta del
Segretario Generale e del Segretario Amministrativo
o Tesoriere.
Appositi regolamenti approvati dal Direttivo Nazionale
regolano i bilanci delle attività di servizio e
cooperative e devono comunque comparire nel bilancio
della UILTuCS.
Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi
di natura finanziaria disposti dalla UILTuCS Nazionale
a favore delle strutture costituiscono attività
di assistenza proprie della Unione Nazionale senza
assunzione di corresponsabilità.
Per le inadempienze amministrative si applica il
Commissariamento amministrativo e, nei casi più
gravi, i provvedimenti disciplinari previsti dallo
Statuto UIL e recepiti nel presente Statuto.
Il Direttivo Nazionale della UILTuCS predispone
ed approva i regolamenti su materie indicate ai
commi precedenti. |
|
| Art.
44 - Obbligo della contribuzione
|
| |
Tutti
gli iscritti alla UILTuCS sono tenuti al pagamento
della quota associativa fissata dalla Confederazione
e dei contributi sindacali in base alle norme deliberate
dalla UILTuCS, oltrechè al rispetto delle norme
relative ai rapporti amministrativi.
Il Direttivo Nazionale potrà fissare dei contributi
straordinari a carico delle UILTuCS Territoriali
o Provinciali purchè la decisione sia approvata
da un numero di UILTuCS Territoriali o Provinciali
che raggruppi almeno il 51% degli iscritti.
Per le strutture territoriali o provinciali non
in regola con le norme contributive decise dal Direttivo
Nazionale, il Direttivo regionale della UILTuCS
ha l'obbligo di intervenire con le azioni disciplinari
previste.
Comunque l'Unione Nazionale è vincolata ad esercitare
tale azione nei confronti di ciascuna struttura
non in regola con le norme amministrative o contributive. |
|
| Art.
45 - Rispetto delle norme statutarie
|
| |
Tutti
gli aderenti alla UILTuCS sono tenuti a rispettare
le norme del presente Statuto e ad applicare le
decisioni prese dai competenti organi dell'Unione.
Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili
di sanzioni secondo le norme contenute nel presente
Statuto o in quello della UIL. |
|
| Art.
46 - Provvedimenti disciplinari
|
| |
I
provvedimenti disciplinari sono regolati in base
alle norme contenute nello Statuto confederale e
alle norme interne della UILTuCS ad esso complementari. |
|
| Art.
47 - Incompatibilità
|
| |
Vigono
le incompatibilità stabilite dallo Statuto della
UIL.
Quando si è in presenza di casi di incompatibilità
la Segreteria della struttura interessata, ai sensi
del presente Statuto, preso atto dell'avvenuta automatica
decadenza, procederà alla sostituzione alla prima
riunione del proprio organo deliberante. Eventuali
inadempienze vanno segnalate alla Segreteria Nazionale
affinchè possa intervenire. |
|
| Art.
48 - Modifiche allo Statuto
|
| |
Il
presente Statuto può essere modificato dal Congresso
Nazionale della UILTuCS. Le richieste di modifica
debbono pervenire alla Segreteria almeno un mese
prima della data stabilita per tale congresso. |
|
| Art.
49 - Adozione Statuto
|
| |
Il
presente Statuto può essere integralmente recepito
dalle UILTuCS Regionali e Territoriali, previa delibera
da parte dei rispettivi Comitati Direttivi, e registrato
presso gli Uffici competenti. |
|
| Art.
50 - Applicabilità dello Statuto della Confederazione
|
Per quanto non previsto dal
presente Statuto valgono -in quanto applicabili-
le norme dello Statuto della UIL.
|
|
ALLEGATO 1
Seconda affiliazione
..............................omissis...................................
a) possono aderire alla UILTuCS
i lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi,
nella qualità di Organizzazioni Sindacali professionali;
b) la richiesta di adesione viene proposta dalla Segreteria
nazionale UILTuCS con il parere preventivo delle regioni
interessate e con il voto favorevole della maggioranza
qualificata dell'Esecutivo Nazionale e ratificata
dal Direttivo Nazionale. Per le affiliazioni di carattere
locale la Segreteria Nazionale decide, dopo aver sentito
il parere della UIILTuCS regionale interessata;
c) l'accettazione dell'organizzazione che chiede l'adesione
in seconda affiliazione, è subordinata all'accettazione
dei principi politici e delle norme statutarie della
UILTuCS e della UIL;
d) il tipo di rapporto associativo impegna la UILTuCS
all'assistenza ed alla rappresentanza sindacale mentre
la rappresentanza congressuale è definita di volta
in volta, secondo i deliberati del Direttivo Nazionale
della UILTuCS;
e) l'adesione, anche in seconda affiliazione, comporta
il pagamento delle quote associative. Specifici accordi
stabiliranno se il rapporto finanziario sarà definito
a livello centrale o periferico della UILtuCS e i
criteri di ripartizione per le competenze delle UILTuCS
e dell'associazione o sindacato in seconda affiliazione;
f) l'associazione o il sindacato che richiede l'adesione
deve presentare contestualmente l'elenco degli iscritti,
organizzativamente riconoscibili per territorio;
g) il rapporto di seconda affiliazione può essere
rescisso in qualsiasi momento dagli organismi dirigenti
della UILTuCS con voto qualificato, così come può
avvenire con analoga deliberazione da parte degli
organismi deliberanti delle Associazioni o dei sindacati
aderenti alla UILTuCS in seconda affiliazione;
h) la UILTuCS non risponde delle obbligazioni contratte
dalle Associazioni, dai sindacati o personalmente,
risultanti da parte dei richiedenti l'affiliazione;
i) i rappresentanti, delegati della UILTuCS, partecipano
alle riunioni degli organismi dei sindacati e delle
associazioni che aderiscono in seconda affiliazione,
secondo le norme definite tra le UILTuCS ed i richiedenti
l'affiliazione. Lo stato di struttura affiliata non
può durare più di due anni. Entro tale termine le
norme concordate stabiliranno i termini della confluenza
nella UILtuCS;
j) gli attuali iscritti alla UILTuCS non possono trasformare
il rapporto associativo con la UILTuCS da prima a
seconda affiliazione, salvo i lavoratori autonomi
qualora il Direttivo Nazionale, con propria delibera
a maggioranza qualificata, lo ritenga opportuno e
necessario.
.............................omissis........................................ |
|
ALLEGATO 2
Regolamento per i Coordinamenti
UILTuCS
Art. 1
I Coordinamenti Nazionali
istituiti saranno composti da un numero di membri
non superiore a 30, tenendo conto del numero degli
addetti e della consistenza organizzativa della UILTuCS.
La loro composizione -fermo restando il diritto ad
almeno un membro per ogni realtà regionale interessata
ove esistono iscritti dello specifico Coordinamento-
sarà proporzionale agli iscritti di ciascuna struttura
regionale e territoriale o provinciale, tenendo presente
che un minimo del 10% di rappresentanza nei Coordinamenti
dovrà essere assegnato ai Quadri e Capi Intermedi
aziendali ed una significativa rappresentanza dovrà
essere assegnata alle lavoratrici.
Il Coordinamento è costituito da delegati delle RSU
e/o rappresentanti sindacali aziendali/interaziendali
iscritti alla UILTuCS e da dirigenti delle UILTuCS
Regionali e Territoriali/Provinciali.
Per ogni membro può essere indicato un supplente che
parteciperà alle riunioni soltanto in caso di impedimento
del membro effettivo.
Qualora lo si ritenga opportuno e necessario, può
essere costituito un Comitato Esecutivo ristretto
non superiore a 11 membri.
Nella fase di costituzione dei Coordinamenti le designazioni
saranno fatte dai Direttivi Regionali della UILTuCS
secondo la composizione di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 2
I compiti del Coordinamento
sono consultivi nonché di aiuto e supporto alla Segreteria
Nazionale in ordine:
* alla formazione degli orientamenti
e delle scelte contrattuali e alla formulazione di
proposte di merito;
* alla contrattazione integrativa ed alla corretta
gestione del CCNL e dei vari Accordi Integrativi;
* alla formulazione di indagini conoscitive, analisi
e osservazioni nonché proposte sulla situazione aziendale;
* alla formulazione di proposte per sviluppare e consolidare
nonché accrescere quantitativamente e qualitativamente
la presenza organizzativa e la rappresentanza della
UILTuCS tra i lavoratori in rapporto e in accordo
con le UILTuCS Regionali e Territoriali o Provinciali.
Art. 3
Al Coordinamento è preposto
un Segretario Nazionale UILTuCS, ovvero un incaricato
delegato dalla Segreteria Nazionale.
Art. 4
L'informazione alle strutture
periferiche UILTuCS come ai membri del Coordinamento
ed a quanti altri fosse necessario, è effettuata in
termini coordinati con la Federazione Nazionale.
Art. 5
L'attività operativa e politica
del Coordinamento Nazionale deve avvenire nella sede
della UILTuCS Nazionale. Solo eccezionalmente e previa
autorizzazione della Segreteria Nazionale stessa,
può avvenire altrove, purchè in una sede della UILTuCS.
Art. 6
Le stesse norme si applicano
ai coordinamenti settoriali e sub settoriali, salvo
particolari norme che potranno essere definite per
i singoli Coordinamenti dal Comitato Esecutivo, purchè
non in contrasto con le norme dello Statuto e del
presente Regolamento.
Il particolare valore dei Coordinamenti dei lavoratori
autonomi richiede una specifica attenzione riguardo
ai seguenti punti:
1. L'istituzione dei Coordinamenti
è obbligatoria in termini nazionali e territoriali
o provinciali. I Coordinamenti territoriali o provinciali
si collegheranno direttamente al coordinamento regionale
settoriale oltre che alle UILTuCS Territoriali o Provinciali
e Regionali.
2. I Coordinamenti dei lavoratori autonomi a livello
nazionale e territoriale o provinciale nomineranno,
come per i lavoratori dipendenti: un organismo direttivo
e di segreteria a livello nazionale ed almeno un organismo
di segreteria o un responsabile a livello locale.
3. Al Coordinamento è preposto:
a) Un Segretario Nazionale Uiltucs, ovvero un incaricato
delegato dalla Segreteria Nazionale, con la funzione
di rappresentante delle istanze generali della Unione;
b) Un Presidente che il Coordinamento dei lavoratori
autonomi può eleggere nel proprio seno, il quale,
in tale qualità, rappresenta le decisioni del Coordinamento
e collabora con il Segretario Nazionale di cui al
precedente punto a);
c) Un eventuale Vice Presidente, eletto dal Coordinamento
dei lavoratori autonomi, che collabora con il Presidente
e lo sostituisce in caso di assenza.
Il Presidente convoca il Coordinamento in accordo
con il Segretario Nazionale preposto.
Gli atti ed accordi di qualsiasi tipo, quando non
sia richiesta la firma del Segretario Generale o del
Tesoriere della UILTuCS, dovranno essere sottoscritti
dal Segretario Nazionale preposto ovvero, su delega
del Segretario Nazionale stesso, dal Presidente del
Coordinamento dei lavoratori autonomi.
4. I Coordinamenti potranno amministrare propri fondi
derivanti da contribuzioni specifiche dei lavoratori
dei settori organizzati. Detti fondi, con evidenza
contabile separata, fanno parte integrante della contabilità
provinciale o territoriale, regionale e nazionale
della UILTuCS.
5. La titolarità del potere contrattuale è, ad ogni
livello, della UILTuCS che lo eserciterà impegnandosi
a consultare preventivamente i Coordinamenti i quali,
con una propria delegazione, partecipano alle trattative
con le controparti.
6. In sede nazionale e locale si potrà, ove ritenuto
opportuno, delegare ai Coordinamenti il potere di
contrattazione delle vertenze individuali. Salvo il
potere di controllo anche sul piano amministrativo,
i Coordinamenti potranno avere pubblicazioni di settore
sotto la responsabilità della Segreteria Nazionale
UILTuCS.
7. La UILTuCS prevede coordinamenti per i lavoratori
autonomi dei settori previsti all'Art. 4 dello Statuto:
Agenti e Rappresentanti; Operatori commerciali su
aree pubbliche; Giornalai; Accompagnatori Turistici,
Guide Turistiche; Intervistatori ed altre categorie
assimilabili al lavoro autonomo. Il Direttivo Nazionale
della UILTuCS potrà decidere la costituzione di un
organismo composto dai Presidenti dei suindicati Coordinamenti
di settore la cui responsabilità è affidata ad un
Segretario Nazionale della UILTuCS stessa.
8. Le decisioni di trasformare il rapporto associativo
con la Uiltucs da prima a seconda affiliazione, di
cui al punto j) dell'Allegato 1, devono essere prese
dal Direttivo Nazionale a maggioranza dei 4/5.
UILTuCS
STATUTO Pag. 20
|
|
|
|